Pubblicato il:
13/02/2026
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La Legge n. 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
Nel rispetto della libertà e della dignità della donna, il percorso previsto nei consultori della Regione Lazio è orientato all’umanizzazione del rapporto tra la donna e il personale sanitario e alla trasparenza in tutte le fasi del percorso assistenziale.
La privacy della donna che ricorre all’IVG è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale.
E’ possibile richiedere l'IVG entro i primi 90 giorni di gestazione qualora la gravidanza, il parto o la maternità possano determinare un pericolo per la salute psichica o fisica della donna (articolo 4 della legge 194/78).
L'IVG può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e/o quando siano accertati processi patologici relativi al nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (articolo 6 legge 194/78).
L’IVG è garantita per legge, così come la privacy delle persone che la richiedono.
Tutti gli operatori sociosanitari che assistono in questo percorso sono tenuti al segreto professionale.
Nel rispetto della tua libertà e dignità, l'assistenza è improntata alla trasparenza e a un rapporto umano con personale medico in tutte le sue fasi.
Se stai pensando di richiedere un’IVG puoi rivolgerti al consultorio più vicino.
Puoi richiedere l'IVG entro i primi 90 giorni di gestazione, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione,
L'IVG può essere praticata dopo i primi 90 giorni di gestazione quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la tua vita e/o quando siano accertati processi patologici relativi al nascituro che determinino un grave pericolo per la tua salute fisica o psichica (articolo 6 legge 194/78).
Le donne italiane o straniere possono telefonare o presentarsi direttamente al consultorio familiare ed è garantita la massima riservatezza in tutte le fasi del percorso assistenziale (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio).
Per le donne che non parlano la lingua italiana è garantito l’intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non siano in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti.
Particolari percorsi assistenziali vengono dedicati alle donne minorenni e alle donne che vivono in condizioni di isolamento e/o fragilità personale e del contesto di provenienza.
Accoglienza della donna
Viene fissato un primo colloquio con un componente dell’equipe multidisciplinare. In questa prima fase si offre alla donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge.
Nel corso della prima consultazione la donna viene informata, utilizzando anche materiale scritto, su:
possibili alternative all'IVG;
metodiche disponibili (farmacologica o chirurgica);
vantaggi e svantaggi di ciascun metodo;
gestione del dolore;
possibili complicanze;
follow-up e contraccezione.
Rilascio documentazione
Eventuale rilascio della documentazione necessaria ricordando alla donna che dovrà presentarsi con l’esito scritto del test di gravidanza;
Avvio iter per effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza
Se la donna decide di ricorrere all’IVG viene effettuato almeno un colloquio e vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle procedure descrivendo anche i due possibili percorsi:
In assenza di condizioni di urgenza: al termine dell’incontro il medico del consultorio di fronte alla richiesta di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per effettuare l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate;
In condizioni di urgenza, il medico informa la donna circa la possibilità di presentarsi immediatamente presso le strutture autorizzate all’intervento, con il certificato emesso.
In tutte le fasi del percorso, se la donna ha dei dubbi e lo desidera, può tornare presso il Consultorio Familiare per chiedere ulteriori approfondimenti che la aiutino nella decisione.
“Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.
“Se la donna è interdetta per infermità' di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa\ nonchè il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8”.
Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza della donna minorenne e all’accompagnamento alla scelta.
Accoglienza della donna
In questa prima fase, che consiste in un primo colloquio con un operatore dell’equipe multidisciplinare, si offre alla giovane donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge ovvero “quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.
In caso di minori si possono verificare tre situazioni, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:
minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela. Il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l’intervento. È necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori anche se legalmente separati;
minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12 comma 2):
il medico redige il certificato che attesta l’urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o di chi esercita la tutela genitoriale, scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l’epoca gestazionale;
il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro 7 giorni (se non c’è urgenza) O nel più breve tempo possibile (in caso di urgenza). Successivamente rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un’analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori o chi ne esercita la tutela ed esprime il parere del servizio;
l’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.
minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d’accordo tra di loro (art. 12 comma secondo). In questa situazione la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede l’udienza presso il Giudice Tutelare.
Visita l’elenco dei consultori familiari pubblici dove vengono svolti i colloqui, la certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza e i controlli/colloqui post IVG.